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Ex marito malato obbligato al versamento del mantenimento

Ex marito malato obbligato al versamento del mantenimento
La violazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento e la violazione degli obblighi di assistenza familiare sussistono anche per l'ex marito inabile al lavoro per malattia.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 27598 del 5 luglio 2016, si è pronunciata ancora una volta in tema di diritto al mantenimento, in caso di separazione dei coniugi.

Come noto, infatti, la violazione dell’obbligo di mantenimento, stabilito dal giudice in sede di separazione o divorzio, ha conseguenze anche sul piano penalistico, in quanto tale condotta configura il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” disciplinato dall’art. 570 del c.p..

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Caltanissetta aveva confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato il marito responsabile proprio del delitto di cui all’art. 570 codice penale.

Secondo la Corte, infatti, il marito si sarebbe sottratto ai propri obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie, non avendo mai corrisposto l’assegno, posto a suo carico dal Tribunale in sede di separazione, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore e della moglie, facendo, in tal modo, mancare loro i mezzi di sussistenza.

La Corte d’Appello, infatti, riteneva provato tale inadempimento, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa e della documentazione acquisita, con la conseguenza che il marito veniva condannato anche al risarcimento del danno.

Ritenendo la sentenza ingiusta, l'uomo proponeva ricorso in Cassazione, rilevando come il giudice di secondo grado non avesse adeguatamente tenuto conto del fatto che la moglie, per sua libera scelta, aveva deciso di andare a vivere dai propri genitori (i quali erano titolare di autonomo reddito) portando con sé il figlio.

Il ricorrente, inoltre, ribadiva di non aver violato i propri obblighi di assistenza, anche perché la moglie e il figlio non si sono mai trovati in stato di bisogno.

Peraltro, il ricorrente rilevava di aver sempre provveduto al mantenimento, nonostante si fosse trovato “in stato di incapacità economica e impossibilitato a svolgere attività lavorativa negli anni 2009-2010”, dal momento che egli si era trovato in “in una situazione di obbiettiva incapacità lavorativa, anche per indisponibilità fisica a causa di un malattia, come provato dalla certificazione prodotta”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter accogliere il ricorso, che veniva dichiarato inammissibile.

Secondo la Cassazione, infatti, il giudice d’appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, che, dunque, non poteva essere messa in discussione in sede di ricorso in Cassazione, ai sensi dell’art. 360 del c.p.c..

In particolare, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva “adeguatamente giustificato le proprie scelte valutative, ricostruendo in termini coerenti e giuridicamente corretti i fatti oggetto dell’imputazione e descritto gli elementi di prova posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità”.

Infatti, la Corte d’Appello aveva condiviso correttamente “le conclusioni raggiunte dal Tribunale" facendo "proprio il significato complessivo del quadro probatorio e le ragioni richieste per la configurabilità del delitto di violazione dell’obbligo di assistenza”.

Secondo la Cassazione, inoltre, non poteva nemmeno essere riconosciuta la circostanza attenuante della “particolare tenuità del fatto”, di cui all’art. 131 bis del c.p., dal momento che gli elementi messi in rilievo dalla Corte d’Appello ne escludevano palesemente l’applicabilità, in quanto “la persistenza della condotta e il totale disinteresse di A. nei confronti del figlio minore denotano abitualità della condotta”.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di Cassazione riteneva il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

LA SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 febbraio – 5 luglio 2016, n. 27598
Presidente Paoloni – Relatore Carcano

Ritenuto in fatto
S.A. impugna la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che ha confermato la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di cui all’art. 570, commi 1 e 2, n. 2 c.p. per essersi sottratto agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie e, in particolare, per non avere mai corrisposto la somma di 450,00 euro mensili per il contributo di mantenimento del figlio minore e della moglie, stabilito dal Tribunale in sede di separazione, in tal modo facendo mancare loro i necessari mezzi di sussistenza.
La Corte d’appello ha condiviso le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, disattendendo i motivi di gravame e, in particolare, ritenendo provato l’inadempimento in base alle testimonianze alla documentazione acquisita.
Quanto al risarcimento del danno in favore della parte civile, il giudice d’appello si è limitato ridurre l’entità della somma liquidata dai primo giudice ad euro 3.500,00.
2. Il difensore di A., avvocato Rocco Guarnacchia, dopo avere descritto i punti significativi della sentenza impugnata e riportato integralmente i motivi di appello, deduce:
– erronea
applicazione dell’art. 570, comma 2 n. 2, c.p. in relazione agli artt.192, e 533 comma 1 c.p.p..
I giudici di merito hanno erroneamente affermato la responsabilità di S.A., non tenendo conto che F.S. per sua libera scelta è andata a vivere con i propri genitori, titolari di idoneo reddito, portando con sé il figlio minore J., come risulta dagli atti.
S.A. non è venuto meno agli obblighi di assistenza anche perché F.S. e la figlia minore non si sono trovate mai in stato di bisogno.
Ciononostante, A., pur trovandosi in stato di incapacità economica e impossibilitato a svolgere attività lavorativa negli anni 2009-2010, ha provveduto al mantenimento del proprio figlio inviandogli le somme che poteva, come risulta dalla ricevute dei vaglia postali.
Tale elementi, secondo la difesa, non realizzano il reato contestato, poiché manca del tutto il dolo richiesto dall’art. 570 c.p..
La documentazione esistente agli atti dimostra che S.A. in quel periodo era in una situazione di totale indigenza, trovandosi in una situazione di obbiettiva incapacità lavorativa, anche per indisponibilità fisica per malattia, come provato dalla certificazione prodotta.
-Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché il giudice d’appello si è limitato a enunciare solo quanto riferito dalla persona offesa. Lasentenza d’appello manca di ogni motivazione sulla situazione in cui si trovava A.S., provata da documenti prodotti agli atti del processo.
In conclusione la difesa si richiama all’atto di appello.
2.1. Con memoria e note di udienza la difesa insiste sulla mancanza di elementi che possano configurare il reato per il quale vi è stata condanno.
In ogni caso, chiede l’applicazione del 131 bis c.p.. tenuto conto della particolare tenuità del fatto, tenuto conto delle sue gravi condizioni economiche e della non mancanza dei mezzi di sussistenza per il figlio. Peraltro, si pone in rilievo che i fatti sono circoscritti nel tempo; ulteriore elemento che denota la non gravità è la determinazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale.
La difesa sottolinea che il reato è permanente e non può essere considerato abituale tale da escludere l’operatività dell’istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
I motivi non sono altro che censure di merito del tutto non ammesse in sede di legittimità e rispetto a una motivazione che ha dato ampia giustificazione alla decisione di conferma della sentenza di primo grado.
Il ricorso è dunque diretto a proporre questioni – peraltro in termini generici e nonpertinenti rispetto al complessivo giudizio espresso nella sentenza impugnata – relative a valutazioni di merito, motivate correttamente.
Non vi sono le mancanze argomentative dedotte dal ricorrente. Il giudice d’appello ha adeguatamente giustificato le proprie scelte valutative, ricostruendo in termini coerenti e giuridicamente corretti i fatti oggetto dell’imputazione e descritto gli elementi di prova posti a fondamento dell’ affermazione di responsabilità.
Come si è esposto in narrativa, la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni raggiunte dal Tribunale e ha fatto proprio il significato complessivo del quadro probatorio e le ragioni richieste per la configurabilità del delitto di violazione dell’obbligo di assistenza.
Quanto alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. va rilevato che gli elementi posti in rilievo dalla Corte d’appello ne escludono ictu oculi l’applicabilità poiché la persistenza della condotta e il totale disinteresse di A. nei confronti del figlio minore denotano abitualità della condotta, rendendo inammissibile la richiesta formulata.
Ne consegue il diniego della particolare tenuità del fatto che trova implicita motivazione in ipotesi di reato permanente, con il mero riferimento alla persistenza della condotta criminosa.
Laconclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata ha fondamento, dunque, in un quadro probatorio giudicato completo e univoco, e tanto da far ritenere provati i fatti oggetto di imputazione nonché l’esclusione del beneficio richiesto.
3.11 ricorso è, dunque, inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.


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