(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta di colui che fa mancare i mezzi di sussistenza alle persone indicate al n. 2 del comma secondo dell'art. 570 c.p. integra un solo reato anche quando la sua condotta omissiva, che offende la famiglia come bene giuridico autonomamente tutelato, riguardi di fatto una pluralitą di componenti del nucleo familiare considerato.