(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 cpv. n. 2 c.p., per avere il soggetto fatto mancare i mezzi di sussistenza alle persone indicate dalla norma, devono concorrere, oltre che lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo, anche la disponibilitą di risorse sufficienti da parte dell'obbligato, per cui la impossibilitą assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato quando essa non solo non derivi da condotta colpevole dell'obbligato medesimo, ma, a maggior ragione, quando sia la conseguenza di un evento che il soggetto sia costretto a subire e che, non potendo essere impedito, sia tale da rendere inevitabile una determinata condotta, escludendone la punibilitą in virtł della causa di giustificazione della forza maggiore, di cui all'art. 45 c.p. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva allegato, quale causa di impossibilitą assoluta di adempiere all'obbligo di somministrare i mezzi di sussistenza, la sua condizione di detenuto).