(massima n. 1)
Non è configurabile il delitto di cui all'art. 570 c.p. sulla sola base dell'abbandono del domicilio domestico. Infatti considerato che la fattispecie prevista dall'articolo citato è ravvisabile solo quando la condotta dell'agente — abbandono o comportamento contrario all'ordine o alla morale delle famiglie — si realizzi nella sottrazione agli obblighi di assistenza, occorre però tener conto che, a seguito dell'evoluzione del costume e della nuova normativa che regola i rapporti di famiglia, la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile attraverso la volontà, anche di uno solo, di rompere il vincolo matrimoniale. Ne deriva che la manifestazione di tale volontà, pur se non ancora perfezionata nelle norme previste per la separazione o lo scioglimento del matrimonio, è sufficiente ad interrompere taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione.