(massima n. 1)
Il bene protetto dall'art. 570 c.p. è l'interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia contro le gravi violazioni degli obblighi giuridici, previsti dal codice civile, disciplinanti le posizioni giuridiche di padre, tutore legale e coniuge. Pertanto il giudice penale non può escludere il reato, nell'ipotesi di abbandono del domicilio, per il preteso valore legittimante attribuito alla prestazione del consenso dell'altro coniuge, in quanto l'obbligo della coabitazione non viene meno neppure in pendenza del giudizio di separazione personale.