(massima n. 1)
L'efficacia delle misure cautelari viene meno, secondo l'art. 300, comma 3, c.p.p., soltanto se la pena irrogata č dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa e non quando, a seguito di sentenza di condanna, deve essere ancora eseguita. (Fattispecie di sentenza in cui la sospensione riguardava l'esecuzione della pena in attesa del procedimento di sorveglianza sull'istanza di affidamento ai servizi sociali).