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Articolo 171 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Morte del reo dopo la condanna

Dispositivo dell'art. 171 Codice Penale

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna [c.p.p. 648, 650], estingue la pena(1).

Note

(1) La morte del reo nello specifico comporta l'estinzione delle pene detentive (v. 18), delle pene pecuniarie (v. 18), di quelle accessorie (v. 19) e insieme di tutti gli effetti penali della condanna. Rimangono invece immutate le obbligazioni civili nascenti dal reato, come ad esempio il rimborso delle spese giudiziali, in quanto vengono trasmesse agli eredi, il pagamento delle spese processuali di mantenimento in carcere e l'esecuzione della confisca.
Si ricordi poi che in questo caso l'estinzione della pena deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione.

Ratio Legis

La pena ovviamente è un istituto caratterizzato dalla stretta personalità, di conseguenza la morte del reo rende vano l'interesse dello Stato a far eseguire la pena stessa.

Spiegazione dell'art. 171 Codice Penale

La norma in esame e quelle seguenti disciplinano i casi di estinzione della pena, diversa dall'estinzione del reato di cui agli articoli precedenti.

L'estinzione della pena riguarda invero fatti venuti in rilievo successivamente all'emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.

Così, come la morte del reo prima della condanna è una tipica causa di estinzione del reato, la norma in oggetto, disciplinante la morte del reo avvenuta dolo la condanna, rappresenta un tipico caso di estinzione della pena.

La pretesa punitiva statale diventa infatti inattuabile in sede di esecuzione perché la morte estingue la pena.

Massime relative all'art. 171 Codice Penale

Cass. pen. n. 30406/2016

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non č estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilitā della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria

Cass. pen. n. 1/1982

L'estinzione del reato per morte del reo, in caso di sentenza contumaciale non potuta notificare per estratto all'imputato nel frattempo deceduto e non impugnata neppure dal difensore o dalle altre parti legittimate, deve essere dichiarata in sede di esecuzione dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza. Questa infatti non č suscettibile di annullamento da parte del giudice di cognizione del grado superiore perché diviene irrevocabile nel momento stesso del decesso dell'imputato, estinguendosi con la morte di quest'ultimo anche il diritto a lui spettante d'impugnare la sentenza.

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