(massima n. 1)
L'art. 300, quinto comma, c.p.p., che condiziona ad una successiva condanna il ripristino della misura coercitiva nei confronti dell'imputato, trova applicazione tutte le volte in cui vi sia stata una precedente pronuncia di proscioglimento a seguito di dibattimento (comprensiva della sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 529 c.p.p. e di quella di assoluzione disciplinata dall'art. 530 c.p.p.), ovvero una sentenza di non luogo a procedere, di cui all'art. 425 c.p.p., emessa all'udienza preliminare, l'una o l'altra riformata.