Articolo abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
[1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.]