(massima n. 2)
In tema di estradizione per l'estero, sussiste l'interesse della parte ad impugnare la sentenza di non luogo a provvedere per carenza della documentazione integrativa rilevante ai fini della decisione, resa a fronte della richiesta, avanzata in via principale, di una pronuncia sul merito delle condizioni di estradabilitā in base al titolo estradizionale, in quanto la sentenza di natura meramente processuale non č idonea a determinare l'effetto preclusivo di una successiva sentenza favorevole all'estradizione, a seguito della presentazione di ulteriore domanda da parte dallo stesso Stato per i medesimi fatti, previsto dall'art. 707 cod. proc. pen.