(massima n. 3)
Le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 300, comma 5, c.p.p., per l'applicazione delle misure coercitive all'imputato prosciolto o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere non operano nel caso di revoca di quest'ultima, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza di mero fatto che egli sia stato, prima di detta sentenza, sottoposto o meno a custodia cautelare. (Nell'occasione la Corte ha precisato che le condizioni ed i limiti di cui all'art. 300, comma 5, c.p.p. operano, viceversa, nella diversa ipotesi di riforma in malam partem della sentenza di non luogo a procedere a seguito di impugnazione).