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Dizionario Giuridico

Misure cautelari (processo penale)

Che cosa significa "Misure cautelari (processo penale)"?

Le misure cautelari sono dei provvedimenti emessi nel periodo intercorrente tra l'inizio del procedimento penale e l'emanazione della sentenza. Vengono adottati dall'autorità giudiziaria per evitare che si verifichino alcuni pericoli; nello specifico i pericoli che l'adozione vuole scongiurare sono: 1) difficoltà nell'accertamento del reato; 2) difficoltà nell'esecuzione della sentenza; 3) possibilità che vengano compiuti altri reati o che si aggravino le conseguenze di un reato.
Presentano determinate caratteristiche: sono strumentali al procedimento penale perché mirano ad evitare che si verifichino i summenzionati pericoli; per le stesse ragioni sono anche provvedimenti urgenti; sono incidentali in quanto è necessaria l'esistenza di un procedimento penale; agli atti deve sussistere una prognosi di colpevolezza che però, in ossequio all'art. 27 Cost., comma II, deve essere ponderata alla luce del principio di presunzione di innocenza fino alla definitività della sentenza; sono provvedimenti immediatamente esecutivi, sebbene provvisori, in quanto oltre a venir meno con l'emissione della sentenza definitiva, possono essere revocate o modificate; sono impugnabili tramite i meccanismi previsti dal codice (riesame, appello e ricorso per Cassazione); sono espressamente tipizzate dalla legge; infine possono essere disposte solo con un provvedimento del giudice di cui la giurisdizionalità delle stesse.
Vi sono diversi tipi di misure cautelari: personali (titolo I, artt. 272-315 c.p.p.) e reali (titolo II, artt. 316-325 c.p.p.).
Le personali si distinguono in coercitive (artt. 280-286 c.p.p.) che limitano alcune libertà dell'individuo, interdittive (artt. 287-290 c.p.p.) che incidono su alcune facoltà del soggetto e misure di sicurezza che vengono applicate momentaneamente con scopi cautelari.
Le coercitive, a loro volta, si suddividono in obbligatorie e custodiali: le prime comprendono il divieto di espatrio, il divieto o l'obbligo di dimora, l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, l'allontanamento dalla casa familiare; le seconde, invece, sono la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in luogo di cura.
Le interdittive includono la sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.
Le misure di sicurezza vengono applicate provvisoriamente in determinati casi come ad esempio può essere adottata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico per soggetto affetto dal totale vizio di mente.
Le misure cautelari reali invece impediscono la disposizione di determinati beni o cose (incidendo sull'aspetto patrimoniale dei beni) e si distinguono nel sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) e nel sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.). Con quest'ultime misure non deve essere confuso il sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p. che è un provvedimento adottato dal pubblico ministero.

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