(massima n. 1)
Allorché il giudice del procedimento principale, nell'infliggere la pena per il reato continuato, abbia erroneamente individuato i singoli elementi di questa, il giudice investito della questione cautelare non può correggere l'errore, pur se al solo fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 300, comma quarto, c.p.p.. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la possibilità per il giudice della cautela di attribuire al reato ritenuto più grave dal giudice di merito, e costituente l'unico titolo posto a fondamento della misura coercitiva in atto, il ruolo di reato-satellite e, conseguentemente, di rideterminare incidentalmente la porzione di pena irrogata ad esso riferibile).