(massima n. 1)
Al giudice dell'impugnazione č inibita l'adozione di misure coercitive a carico dell'imputato prosciolto, prima della pronuncia della sentenza che, riformando quella di primo grado, sia stata essa emessa all'udienza preliminare od all'esito di dibattimento, elimini la decisione con cui č stata riconosciuta l'infondatezza della pretesa punitiva esercitata dall'accusa. (Fattispecie nella quale la corte d'assise d'appello, nel corso del dibattimento, che si rinnovava nei confronti d'imputato di omicidio aggravato e detenzione illegale di armi, assolto in primo grado, aveva disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di fuga e di reiterazione di reati della stessa specie. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato del tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare come sopra disposta).