(massima n. 1)
Ai fini dell'operativitą del disposto di cui all'art. 300, comma quarto, c.p.p., secondo cui, quando venga pronunciata sentenza di condanna non definitiva, la custodia cautelare perde efficacia se la sua durata «non č inferiore all'entitą della pena irrogata», per «pena irrogata» deve intendersi, nel caso di condanna per reato ritenuto in continuazione con altro gią giudicato, solo quella inflitta a titolo di aumento per la ritenuta continuazione, e non gią quella complessiva derivante dalla somma tra la pena gią inflitta e l'aumento anzidetto.