(massima n. 1)
Alla disposizione dell'art. 300, comma 3, c.p.p. — secondo la quale quando per un determinato fatto è pronunciata sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, le misure cautelari applicate perdono efficacia — consegue che in relazione al medesimo fatto, da intendersi nel senso di cui all'art. 649 c.p.p., tali misure non possono essere ripristinate con altro provvedimento nell'ambito dello stesso o di altro procedimento. (Fattispecie in tema di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti diversamente connotato solo per la quantità di sostanza detenuta).