(massima n. 1)
Ai fini di cui all'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando la sua durata risulta non inferiore alla pena irrogata con la sentenza di condanna - anche non definitiva-, deve tenersi conto, nel computo di detta durata, del periodo in cui il soggetto č stato contestualmente detenuto in custodia cautelare e in esecuzione pena per un preesistente titolo, in quanto anche in questo caso si determina un superamento dei termini massimi di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma quinto, cod. proc. pen., dovendo gli stessi essere computati per l'intervenuta affermazione di responsabilitą, non pił con riguardo a quelli, astratti, di cui all'art. 303 cod. proc. pen., ma in relazione alla pena in concreto inflitta.