(massima n. 1)
Ai fini sia dell'articolo 303, comma primo, lett. c), c.p.p., sia dell'art. 300, comma quarto, stesso codice, nel caso di condanna per pił reati avvinti dalla continuazione, deve farsi riferimento alle singole pene inflitte e non a quella complessiva, perché in caso contrario si attribuirebbe all'istituto della continuazione il valore di equipollente del provvedimento giurisdizionale di privazione della libertą, superandosi la logica del favor rei espressamente avallata anche da alcune norme del codice in tema di misure cautelari.