(massima n. 1)
Ai fini di cui all'art. 300, comma 4, c.p.p., secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando, essendo stata pronunciata sentenza di condanna, la sua durata risulti non inferiore all'entità della pena inflitta, non può tenersi conto, nel computo di detta durata, del periodo in cui il soggetto sia stato detenuto anche in forza di un sopravvenuto titolo di espiazione di una pena a lui inflitta per altri fatti, atteso che il regime della compatibilità fra custodia cautelare ed espiazione opera soltanto nei limiti di cui all'art. 297, comma 5, c.p.p. e cioè ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare.