(massima n. 1)
Nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, il ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato, assolto in primo grado e, poi, condannato nel giudizio di impugnazione, č disciplinato dall'art. 273 del codice di procedura penale abrogato e non dall'art. 300, comma 5, del codice di procedura penale vigente.