(massima n. 1)
L'art. 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio), al pari delle norme sui conflitti positivi di competenza (artt. 28 e ss. c.p.p.) e dell'art. 669 c.p.p. (che disciplina il caso in cui siano emesse più sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona), costituisce espressione del generale principio di ne bis in idem, che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendente dall'altro, e porre rimedio alle violazioni del principio stesso. Conseguentemente, non è consentito, in pendenza di un procedimento in grado di appello, che venga iniziato per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento e venga emessa un'ordinanza di custodia cautelare. (Fattispecie relativa alla custodia disposta per il reato ex art. 416 bis c.p., dal quale l'indagato era stato assolto in primo grado in altro procedimento).