(massima n. 3)
Poiché la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. non ha natura di sentenza di condanna, difettandole l'accertamento giudiziale dell'avvenuta «commissione» del fatto-reato, essa non può costituire titolo idoneo alla revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1, c.p., di sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la pena applicata all'esito di «patteggiamento» legittimamente può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, in quanto, «applicando la pena», essa, sotto tale profilo, è legittimamente equiparabile a una pronuncia di condanna).