(massima n. 1)
Con riferimento al rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione che può porsi quando l'amministrazione non ha proceduto all'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa deve escludersi ogni efficacia vincolante del giudicato formatosi nel primo giudizio sul secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha solo allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente ), il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Infatti, nella sentenza del giudizio relativo all'indebita percezione degli aiuti, improntato al principio dispositivo, non necessariamente può rinvenirsi l'accertamento della liceità (o illiceità ) del comportamento del soggetto privato e, comunque, essa non contiene una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento ; d'altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell'altro.