(massima n. 1)
Il giudicato esterno, in quanto provvisto di "vis imperativa" e indisponibilitą per le parti, va assimilato agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme (e non gią degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., con conseguente sindacabilitą degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge.