(massima n. 1)
In tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. Ne consegue che, passata in giudicato una sentenza di condanna generica pronunciata anche con riguardo al futuro, gli effetti relativi al tempo precedente la decisione non potranno più venire meno o essere modificati, mentre dei fatti in essa non considerati potrà tenersi conto in sede di successiva determinazione quantitativa del debito. (Nella fattispecie si era avuta una sentenza emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 di condanna generica del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni per un periodo in parte precedente ad essa e in parte successivo; la S.C. cassando sul punto la sentenza di merito ha ritenuto che ai fini della liquidazione del debito si sarebbe dovuto tenere conto dell'eccepita sopravvenuta cessazione dell'attività d'impresa, onde limitare il debito fino alla data della cessazione).