(massima n. 1)
L'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, preso atto di una precedente pronuncia tra le medesime parti, con la quale veniva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nella qualifica dirigenziale e alle differenze retributive, e veniva altresì pronunciata condanna generica al pagamento delle predette differenze, aveva computato, nel giudizio di quantificazione delle somme, anche il periodo successivo all'accertamento giudiziale della superiore qualifica, non essendo stato dedotto alcun mutamento della situazione oggetto di accertamento e del relativo rapporto).