(massima n. 1)
La preclusione derivante dal giudicato implicito e dall'applicazione della regola che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile opera sul presupposto non solo della identitā delle parti ma anche dell'identitā fra l'oggetto del nuovo giudizio e quello del giudizio precedente; ricorrendo tale presupposto, č esclusa la possibilitā di riproporre nel successivo processo una domanda fondata su ragioni giuridiche non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente (ma tuttavia costituenti, in relazione sempre al medesimo oggetto, una premessa ed un precedente logico essenziale e indispensabile della pretesa e della relativa pronuncia) tali da non comportare la prospettazione di un autonomo thema decidendum.