(massima n. 1)
La regola contenuta nell'art. 2909 c.c. esprime il principio della continuitą soggettiva dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata, il quale non vincola soltanto le parti del giudizio nel quale la sentenza č stata pronunciata, ma anche i loro eredi ed aventi causa. Poiché questi ultimi, sul piano sostanziale, sono i continuatori del rapporto giuridico di cui era parte l'alienante, rispetto ad essi detto vincolo non subisce limitazioni, non essendo richiesto, in particolare, che essi siano a conoscenza del giudicato contenuto nella sentenza fatta valere nei loro confronti.