(massima n. 1)
In tema di giudicato, il principio secondo il quale, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento, cosģ compiuto, in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identitą di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'Invim in base alla sola circostanza del passaggio in giudicato di una sentenza concernente il classamento, emessa tra altre parti ).