(massima n. 1)
In sede di legittimità il giudicato, sia pure «esterno », non solo è rilevabile di ufficio, ma va individuato nella sua portata indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, in quanto il divieto di bis in idem ha carattere pubblicistico e le relative questioni sono assimilabili a quelle «di diritto » anziché «di fatto », sicché in materia il sindacato della Corte di cassazione non è limitato alla verifica della congruità della motivazione, sul punto, della sentenza impugnata, ma si estende, con pienezza di cognizione, all'accertamento sia dell'esistenza sia del contenuto del giudicato. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha proceduto al diretto esame ed interpretazione degli atti, investendo il ricorso la esattezza in sé delle conclusioni cui era pervenuto il giudice di merito nell'interpretare il precedente giudicato, e non solo e non tanto la sufficienza e la logicità delle ragioni poste a loro fondamento ).