(massima n. 1)
Poiché l'efficacia riflessa del giudicato non si estende ai terzi che siano titolari, non gią di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, ma di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con il giudicato stesso, deve escludersi che, in tema di sanzione amministrativa per omesso versamento contributivo applicata nei confronti del rappresentante di una persona giuridica, la legittimazione di quest'ultima alla impugnazione della sanzione possa derivare dall'obbligo contributivo posto a suo carico in conseguenza dell'accertamento dei presupposti fondanti l'ordinanza-ingiunzione, in quanto la conferma della sanzione nei confronti dell'autore della violazione non potrebbe avere effetti sulla esistenza dell'obbligo contributivo a carico della persona giuridica. (Nella specie, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso con il quale si censurava la sentenza di merito per avere ritenuto ammissibile l'opposizione proposta dalla persona giuridica avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa e notificata esclusivamente all'autore della violazione).