(massima n. 1)
La statuizione su una questione di rito - sebbene non sia idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale - dā luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito č emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti.