(massima n. 1)
In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autoritą del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle gią risolte con provvedimento definitivo (salvo mutamenti del rapporto conseguenti a sopravvenienze di fatto o di diritto), atteso che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza e validitą del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia.