(massima n. 1)
L'autoritą del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identitą di parti, di "petitum" e di "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno escludendo l'identitą di oggetto tra due cause che, sebbene fondate su titoli riferentisi formalmente ad un unico atto, restavano distinti sul piano sostanziale, avendo riguardo a capi diversi di uno stesso lodo arbitrale irrituale, l'uno il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, l'altro un rimborso spese per miglioramenti ed addizioni).