(massima n. 1)
Perché in caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si possa formare, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, è necessario che dalla sentenza si evinca che su quella domanda vi sia stata una decisione implicita di rigetto. A tal fine non è sufficiente che la domanda non espressamente decisa sia in qualche modo connessa con quella decisa, ma si richiede che essa sia legata all'altra da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico-giuridico. (Nella specie, respinta in primo grado una domanda di accertamento del credito e condanna al pagamento, il giudice d'appello, con sentenza divenuta definitiva, aveva accertato il diritto omettendo di pronunciarsi sul capo di condanna; la S.C. ha escluso la formazione di un giudicato implicito sul punto non essendo sul piano logico-giuridico in alcun modo pregiudicata la decisione sul quantum).