(massima n. 1)
Costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell’attore o sull’eccezione del convenuto; l’autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell’ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva accertato l’esistenza di un unico rapporto di lavoro, intercorso dapprima con il datore e successivamente con i suoi eredi, sebbene fosse passato in giudicato, perché non impugnato, il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto l’eccezione di prescrizione sul presupposto dell’instaurazione di un nuovo rapporto alla morte dell’originario datore di lavoro).