(massima n. 1)
Nel caso in cui una sentenza contenga una pluralità di statuizioni, costituiscono capi autonomi di essa — sui quali può separatamente formarsi la cosa giudicata — quelli che provvedono su domanda di contenuto distinto, fondate su presupposti di fatto e di diritto diversi e indipendenti l'uno dall'altro, cioè quelli che sono idonei ad avere una propria individualità a sé stante indipendentemente dalle altre parti della sentenza; conseguentemente il giudicato parziale si forma allorquando l'impugnazione proposta non si estende a quei capi della sentenza che, fondati su diversi presupposti, indipendenti da quelli relativi alle statuizioni impugnate, abbiano, rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a sé stante.