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Articolo 834 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Espropriazione per pubblico interesse

Dispositivo dell'art. 834 Codice Civile

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse(1) sono determinate da leggi speciali(2).

Note

(1) Ogni cosa sia utile alla collettività è passibile di espropriazione. Ne sono esempio i fondi sui quali si voglia costruire una scuola o un'autostrada.
(2) Circa le espropriazioni per pubblica utilità vedasi. D. lgs. 2001, n. 325 (T.U. in tema di espropriazione per pubblica utilità).

Ratio Legis

L'espropriazione è caratterizzata da un procedimento amministrativo le cui fasi principali sono: una dichiarazione di pubblica utilità, un decreto di esproprio ed il pagamento di una giusta indennità. Nel corso del tempo molti sono stati gli interventi legislativi e della Consulta circa i parametri per la quantificazione dell'indennità di esproprio: la Corte Costituzionale ha, in particolare, precisato che quanto dovuto a titolo di indennizzo deve essere un serio ristoro, che sopperisca al sacrificio imposto al privato, e che tale somma non deve esserepuramente irrisoria o simbolica.

Brocardi

Publicum bonum privato est praeferendum
Ratio publicae necessitatis

Spiegazione dell'art. 834 Codice Civile

Critica della formula della legge

Il nuovo testo legislativo appare troppo legato ai precedenti (l’ art. 29 dello Statuto e l’art. 438 del codice del 1865), e soltanto attraverso l'uso della formula che fa riferimento al pubblico interesse anziché alla pubblica utilità svela — come si vedrà subito — « la più vasta configurazione che l'istituto dell'espropriazione è andato assumendo ». Ma il principio ha ben altra estensione e richiedeva una formulazione più adeguata.

Sotto la legislazione precedente alcuni autori avevano osservato che « II principio della inviolabilità del diritto di proprietà posto nello Statuto, art. 29, e riprodotto dall'art. 438 codice civile, pare, a giudicare dalle espressioni letterali di queste due disposizioni, che soffra una sola eccezione: l’ espropriazione per causa di pubblica utilità. Ma questo criterio è troppo ristretto, e deve invece ritenersi che il principio della inviolabilità del diritto di proprietà possa subire limitazioni tutte le volte che lo imponga una ragione di equilibrio del sistema giuridico. Così si giunge ai casi estremi della confisca, che sono vere spoliazioni a carico del privato proprietario al quale non vengono assicurate nemmeno le utilità economiche rappresentanti l'equivalente del bene toltogli. Anche rimanendo nel campo della espropriazione per pubblica utilità, vi sono dei casi in cui essa e autorizzata in vista di finalità generali mediate, per ragioni di opportunità e non già per il fatto che la cosa stessa debba essere destinata al soddisfacimento di bisogni pubblici. Ciò avviene ad esempio per la esecuzione del piano regolatore delle città distrutte dai terremoti ».

E nemmeno se ne fa menzione, tanto che questa pare essere la più rigorosa esclusione delle appropriazioni di beni privati da parte della pubblica amministrazione senza indennizzo. Il principio, posto in termini generali, avrebbe dovuto lasciare spazio alla inclusione di qualsiasi specie di trasferimento coattivo, compresi anche quelli che si attuano nella esecuzione forzata.


Fisionomia dell'istituto dell'espropriazione nella nuova legislazione

Nella nuova formulazione è comunque rimasta l’ espressione « interesse pubblico ». A tale proposito si era in passato rilevato che « l'espropriazione non solo è venuta acquistando una estensione sempre maggiore rispetto alle cose che ne possono formare oggetto (beni immobili e mobili, servizi), ma, soprattutto, è venuta mutando fisionomia.

Anzitutto ne è mutato il fondamento: l'art. 7 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. E sul contenzioso amministrativo poneva a base della possibilità di disporre senza indugio della proprietà privata una grave necessità pubblica; l'art. 29 dello Statuto albertino e l'art. 438 codice civile legittimavano l’ espropriazione " per causa di pubblica utilità " e, coerentemente, la L. 25 giugno 1865, n. 2359, che disciplina la materia, si richiamava al concetto di utilità.

Ora, indubbiamente, tanto la pubblica necessità che giustificava le ragioni di urgenza, quanto la pubblica utilità che legittimava l'espropriazione avevano a fondamento il pubblico interesse; ma una necessità determinata o una concreta utilità sono cristallizzazioni del pubblico interesse, il quale perciò opera solo indirettamente, in quanto abbia dato vita a singole necessità od utilità, ed episodicamente, in quanto acquisti aspetto concreto sotto la pressione di circostanze determinate.

Di fronte a queste formule dai contorni definiti, ma nel loro stesso sche­ma irrigidite, si pone oggi.... direttamente il concetto di pubblico interesse come immediato fondamento di ogni occupazione od espropriazione; si ha quindi una formula di più diretta applicazione e di elasticità maggiore, per mezzo della quale il pubblico interesse diviene forza normalmente operante nell'azione costante di quelle energie che sostituiscono il sottosuolo dell'ordinamento giuridico.

Le formule rigide potevano rispondere a quello stato di elaborazione legislativa e dottrinale che si poneva contro il diritto inviolabile del privato....; ma non certo oggi.... che l'espropriazione è uno dei normali procedimenti che gli enti pubblici hanno a loro disposizione per procacciarsi i mezzi ed i beni necessari per il soddisfacimento dei bisogni collettivi ».

Da questo punto di vista, dunque, la nuova formula appare più adeguata e più conforme allo stato attuale della legislazione.


L'ambito dell’ espropriazione e le fonti legislative della sua disciplina

La legislazione in terra di espropriazione per pubblica utilità è numerosissima: la legge fondamentale è quella del 25 giugno 1865 n. 2359, integrata e modificata da varie altre leggi, tra le quali importante è la legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento di Napoli, che ha molto influito sull’ evoluzione della disciplina giuridica dell' istituto.

Il bisogno di unificare tutta la legislazione e di procedere alle op­portune riforme si è fatto sentire da tempo. Notevole è stato il progetto di riforma (1928) della Commissione Reale all'uopo nominata, anche per le Relazioni (una di maggioranza ed una di minoranza) di accompagnamento. L'estensione dell'istituto si potrebbe definire in modo preciso facendo la ricognizione di tutte le disposizioni speciali nelle quali, sotto determinate condizioni, è ammessa l'espropriazione. Ma la norma generale, in un certo senso, racchiude in sè tutte quelle disposizioni speciali che rappresentano tante manifestazioni concrete di un principio generale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

408 Le disposizioni generali contenute nel primo capo del secondo titolo del presente libro, con le quali s'inizia la disciplina della proprietà privata, riflettono la nuova concezione dell'istituto. L'art. 833 del c.c. pone il divieto degli atti emulativi. Tale divieto afferma un principio solidarietà tra privati e nel tempo stesso pone una regola conforme all'interesse della collettività nella utilizzazione dei beni. Quanto alla nozione dell'atto vietato ho creduto opportuno, per evitare eccessi pericolosi nell'applicazione della norma, esigere espressamente il concorso dell'animus nocendi. Nell'art. 834 del c.c. è richiamato il principio tradizionale dell'espropriazione per pubblico interesse e ne sono fissati i momenti fondamentali. La più vasta configurazione, che questo istituto è andata assumendo negli ultimi anni, trova nel nuovo codice ulteriori applicazioni, tra le quali precipua è quella fattane nell'art. 838 del c.c. in corrispondenza ai nuovi orientamenti in materia di proprietà, i quali non consentono che il privato sottragga i beni alle generali utilità del paese, abbandonandone la conservazione, la coltivazione o l'esercizio. Così, mediante l'istituto dell'espropriazione, lo Stato interviene quando l'iniziativa privata è assente. Non ho limitato questo principio al campo della produzione: altri interessi generali, degni di protezione e connessi con l'uso di beni di proprietà privata, sono il decoro delle città; le ragioni della sanità pubblica, quelle dell'arte e della storia. Non deve il proprietario lasciar deperire i suoi beni per mancanza delle debite cure, con l'effetto di deturpare l'aspetto delle città, di creare condizioni contrarie all'igiene, di compromettere monumenti che interessano l'arte o la storia, patrimonio morale di tutta la Nazione. In tutti questi casi un pubblico interesse da tutelare giustifica l'espropriazione, che avviene previo accertamento del concorso delle condizioni fissate dalla legge. E' appena il caso di ricordare come le finalità a cui tende la nuova disposizione siano prese in considerazione, sotto altro aspetto, dalle disposizioni degli articoli 499, 733 e 734 del codice penale, e come al raggiungimento delle finalità stesse tenda, per le vie sue proprie, l'ordinamento corporativo. L'art. 835 del c.c. regola un istituto sostanzialmente affine all'esprapriazione, conferendo all'autorità pubblica, quando ricorrono gravi e urgenti necessità, militari o civili, di disporre, contro il pagamento di una giusta indennità, la requisizione dei beni mobili o immobili. Del pari, per gravi e urgenti necessità pubbliche, possono essere sottoposti dall'autorità amministrativa a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e le aziende agricole (art. 836 del c.c.). Si rivela, così, uno dei tratti caratteristici della nuova disciplina della proprietà: il legame indissolubile che intercede tra interesse individuale e interesse sociale e la incondizionata subordinazione di quello a questo. L'art. 837 del c.c. riguarda la costituzione degli ammassi dei prodotti agricoli o industriali allo scopo di regolarne la distribuzione nell'interesse della produzione nazionale: quanto alle norme per il conferimento dei prodotti si fa rinvio alle leggi speciali. Chiude il capo il richiamo ai vincoli sulle cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (art. 839 del c.c.).

Massime relative all'art. 834 Codice Civile

Cass. civ. n. 14230/2019

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, ma anche ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria la possibilità di utilizzazioni intermedie fra l'agricola e l'edificatoria, sempre che siano assentite dalla normativa vigente.

Cass. civ. n. 26258/2018

In tema di espropriazione, nell'ipotesi di c.d. "sconfinamento", che ricorre qualora la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, sicché l'occupazione e/o trasformazione del terreno da parte della P.A. si configura come un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (c.d. "occupazione usurpativa"), in nessun modo ricollegabile all'esercizio di poteri amministrativi, onde l'azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Cass. civ. n. 349/2010

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5-bis, comma 7-bis, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996 n. 662. Premesso che i giudici a quibus non pongono il problema della compatibilità dell'istituto dell'occupazione acquisitiva in quanto tale con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma censurano la norma denunciata esclusivamente nella parte in cui ne disciplina la ricaduta patrimoniale e premesso altresì che nella giurisprudenza della Corte europea è ormai costante l'affermazione secondo la quale il risarcimento del danno deve essere integrale e comprensivo di rivalutazione monetaria a far tempo dal provvedimento illegittimo e la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà, così come è garantito dalla norma convenzionale, la norma censurata, la quale dispone che "In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato", non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, si pone in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, il quale non è in contrasto con le conferenti norme della Costituzione italiana, e per ciò stesso viola l'art. 117, primo comma, Cost..

Cass. civ. n. 24885/2008

In tema di espropriazione finalizzata alla costruzione di alloggi popolari, l'I.A.C.P. che, delegato dal Comune (artt. 35 e 60 legge 22 ottobre 1971 n. 865) per la sola realizzazione dell'opera, la ultimi quando è ancora pendente il termine di occupazione temporanea legittima, non è responsabile, in caso di mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio e, quindi, di occupazione appropriativa, per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito dell' irreversibile trasformazione del fondo, atteso che la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima e che non spetta al delegato occuparsi del decreto di espropriazione, mentre il comportamento omissivo dell'ente delegante, che ha trascurato di azionare o sollecitare la procedura espropriativa, è da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Bari, 22 marzo 2005).

Cass. civ. n. 59/2008

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, atteso che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 369 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui applica al "risarcimento del danno" i criteri di determinazione stabiliti per l'indennità di espropriazione per pubblica utilità; che, dopo tale sentenza, l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha introdotto nel citato art. 5-bis il comma 7-bis, il quale ha stabilito una disciplina differenziata del risarcimento del danno rispetto a quella concernente l'indennità di espropriazione per pubblica utilità; che, infine, la Corte costituzionale, con sentenza n. 349 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7-bis dell'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabiliva il risarcimento del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato.

Cass. civ. n. 5080/2008

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, trova applicazione anche nel procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità - non costituente un subprocedimento dell'espropriazione per pubblica utilità, ma un procedimento autonomo che si conclude con un provvedimento immediatamente impugnabile - e non è assolto nel caso in cui l'amministrazione procedente dia pubblicità (nella specie mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione regionale e sul bollettino regionale) ad atti anteriori al procedimento ablatorio (conferenza di servizi e altro). Né il fatto che i proprietari abbiano inviato osservazioni in relazione all'approvazione della variante al piano regolatore generale che preveda la destinazione urbanistica prodromica all'espropriazione, esclude l'obbligo di comunicazione, atteso che la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica e con essa la relativa localizzazione, sono oggetto di potere amministrativo nell'ambito del quale il contraddittorio con gli interessati può apportare elementi di valutazione non marginali ai fini della proporzionalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Cass. civ. n. 4538/2008

In tema di espropriazione, il corrispettivo della cessione volontaria si identifica, di regola, con la sola indennità di espropriazione, avendo l'atto ad oggetto l'acquisizione dal cessionario della proprietà dei beni per causa di pubblica utilità da parte dei cedenti. Pertanto, il prezzo della cessione concordato preventivamente sulla base dell'offerta dell'indennità provvisoria di espropriazione deve intendersi, in assenza di indicazioni in contrario, come non comprensivo dell'indennità di occupazione, soprattutto qualora al momento dell'accordo sull'indennità non si conosca la data finale dell'occupazione di urgenza, per essere la stessa ancora legittimamente in atto.

Cass. civ. n. 2746/2008

L'annullamento degli atti della procedura ablativa in sede giurisdizionale elimina con effetto "ex tunc" la dichiarazione di p.u. e la condotta dell'amministrazione assume le connotazioni di mera attività di fatto autonoma ed indipendente, senza nesso eziologico con le cause dell'illegittimità con la conseguenza, comune a qualsiasi occupazione senza titolo di beni altrui: a) che il proprietario conserva la titolarità del bene; b) che la perdurante occupazione dell'immobile da parte della p.a. ha carattere di fatto illecito permanente; c) che il proprietario suddetto, ove rinunci ad avvalersi della tutela reale e non mostri più interesse per il suo fondo, ha diritto al risarcimento del danno da liquidare unicamente in base al criterio generale stabilito per qualsivoglia fatto illecito. Inoltre, nel caso di occupazione di una porzione del fondo altrui, non è possibile ricorrere al criterio previsto dall'art. 40 L. n. 2359 del 1865 (poi recepito dall'art. 33 D.P.R. n. 327 del 2001) che riguarda la diversa ipotesi di espropriazione parziale, mentre, in generale, va esclusa l'applicazione dell'art. 43 D.P.R. n. 380 del 2001, laddove limita l'entità massima del risarcimento nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, qualora il progetto dell'opera pubblica sia antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. citato.

Cass. civ. n. 599/2008

Nei giudizi di determinazione dell'indennità di espropriazione pendenti alla data di pubblicazione della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,non è ammissibile riferirsi al criterio previsto da detta norma ma, nell'attesa di una nuova disciplina legislativa, si ha la reviviscenza dell'art. 39 della legge sulle espropriazioni n. 2359 del 1865, per cui deve applicarsi il criterio del valore venale. Tuttavia la misura dell'indennità in tal modo determinabile, non può superare quella effettuata dal giudice di merito con la sentenza che sia stata impugnata dalla sola amministrazione espropriante. (Cassa con rinvio, App. Taranto, 24 Giugno 2002).

Cass. civ. n. 26275/2007

Una volta venuto meno - a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost. - il criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, conv., con modifiche, nella L. n. 359 del 1992, torna nuovamente applicabile il criterio generale dell'indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dall'art. 39 L. 25 giugno 1865 n. 2359, ferma la facoltà del legislatore di stabilirne uno nuovo, conforme ai principi di cui alla citata sentenza costituzionale.

Cass. civ. n. 3042/2007

Per le cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione illegittima, introdotte nel lasso temporale tra il 1° luglio 1998 (data di entrata in vigore del d.lgs. 80 del 1998) ed il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 205 del 2000), va affermata la giurisdizione del giudice ordinario per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, che ravvisando nell'art. 34 d.lgs. 80 del 1998 anteriormente alla riscrittura con l'art. 7 legge 205 del 2000, un eccesso di delega, dichiara l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, restando allora da attribuire la giurisdizione secondo il fondamentale criterio basato sulle situazioni giuridiche soggettive, siccome l'occupazione in assenza di titolo è lesiva di diritti soggettivi. (Rigetta e rimette sez. semplici, App. Bologna, 25 Novembre 2003).

Corte cost. n. 348/2007

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, 1° e 2° comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, in quanto, prevedendo, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio dei suoli edificabili, il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, si pone in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l'art. 117, 1° comma, Cost.

Cass. civ. n. 16162/2007

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora il fondo espropriato sia stato irreversibilmente trasformato durante l'occupazione legittima o anche successivamente, ma comunque prima dell'emissione del decreto di esproprio, quest'ultimo è "inutiliter datum", mentre se il definitivo compimento dei lavori avvenga dopo il decreto di esproprio, questo titolo comunque giustifica l'attribuzione della proprietà all'ente pubblico, ferma restando l'indennità per l'occupazione e l'eventuale risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, dalla scadenza del quinquennio (eventualmente prorogato) di cui all'art. 20 legge n. 865 del 1971 alla data del decreto ablatorio. (Cassa con rinvio, App. Caltanissetta, 18 Dicembre 2002).

Cass. civ. n. 13669/2007

Il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene, e ad escludere qualsiasi situazione, di diritto o di fatto con essa incompatibile, e qualora il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica del decreto ne comporta la perdita dell'animus possidendi conseguendone che ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad usucapionem è necessario un atto di interversio possessionis.

Cass. civ. n. 10024/2007

Posto che la dichiarazione di pubblica utilità costituisce il necessario presupposto per l'espropriazione, e che la relativa dichiarazione, o comunque il provvedimento che ai sensi di legge le è equiparato, deve contenere i due termini per l'inizio dei lavori e della procedura espropriativa e i due termini per il relativo compimento, la scadenza di questi ultimi ne comporta l'inefficacia, conseguendone che l'attività espropriativa susseguente è esplicata in carenza di potere, a nulla rilevando che non sia ancora scaduto il periodo di occupazione (cfr. Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 64). (Rigetta, Trib. Sup. Acque Roma, 25 Maggio 2004).

Cass. civ. n. 3723/2007

La fattispecie, qualificabile come "occupazione usurpativa", ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, è costituita da un comportamento di fatto dell'amministrazione, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, che è ravvisabile anche per i terreni nei quali si sia verificato uno sconfinamento, nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica, da aree legittimamente occupate: essa costituisce un illecito permanente in alcun modo ricollegabile all'esercizio di poteri amministrativi, onde l'azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Dichiara giurisdizione, T.A.R. Catania, 21 Luglio 2005).

Cass. civ. n. 2689/2007

Sussiste la giurisdizione amministrativa nell'ipotesi in cui la dichiarazione di p.u. sia stata emessa e poi successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale perché, anche in tal caso, si è in presenza di un concreto e riconoscibile atto di esercizio del potere, pur se poi lo stesso si è rivelato illegittimo e, per disposto annullamento, ha cessato retroattivamente di esplicare i suoi effetti. La lesione del diritto soggettivo di proprietà è, infatti, rapportabile ad un comportamento materiale dell'amministrazione, tuttavia riconducibile all'avvenuta adozione ed esecuzione della dichiarazione di p.u. e divenuto tale in seguito al provvedimento che l'ha caducata, sicché spetta al g.a. disporre le diverse forme di tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere ablativo, e tra queste rientra anche quella risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, che per il disposto dell'art. 35 D.Lgs. n. 80 del 1998 non può più essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione; peraltro, a nulla rileva a tal fine, la scelta di un momento successivo per proporre la domanda di risarcimento del danno, in quanto gli art. 34 e 35 D.Lgs. n. 80 del 1998 non richiedono una situazione di contestualità fra sindacato di legittimità e cognizione degli effetti di ordine patrimoniale per la devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa.

Cass. civ. n. 2688/2007

In materia urbanistica ed edilizia, la giurisdizione (residuale) del giudice ordinario è invocabile solo quando i comportamenti materiali dell'amministrazione, comportanti immissione in possesso del fondo privato, la sua mera detenzione o la sua irreversibile trasformazione, si siano prodotti in carenza di dichiarazione di p.u. - fattispecie rientranti nella categoria di occupazioni illegittime, convenzionalmente denominate "usurpative" -, in particolare ove il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia radicalmente nullo, per non contenere l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell'opera, richiesta dall'art.13 della legge 2359 del 1865, e rispondente alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42, terzo comma, Cost.), di limitare il potere discrezionale della P.A., al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato, nonché all'ulteriore finalità di tutelare l'interesse pubblico a che l'opera venga eseguita in un arco di tempo valutato congruo per l'interesse generale, per evidenti ragioni di serietà dell'azione amministrativa. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 27192/2006

Nel contesto ermeneutico delle sentenze della Corte costituzionale (n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), dichiarative della illegittimità costituzionale di nuove ipotesi legislative di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa, se estese a comportamenti non riconducibili nemmeno mediatamente all'esercizio di un pubblico potere, devono ascriversi alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in tema di riduzione in pristino e risarcimento del danno da comportamenti, causativi di danno ingiusto, perpetrati in carenza assoluta di potere, come nel caso di occupazione di mero fatto del suolo privato e conseguente irreversibile trasformazione, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità (c.d. occupazione usurpativa), che, pur emessa, sia riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, configurandosi in tale ipotesi un illecito a carattere permanente, lesivo di diritto soggettivo. (Dichiara giurisdizione, T.A.R. Calabria, 7 Dicembre 2006).

Cass. civ. n. 27190/2006

Nel contesto ermeneutico delle sentenze della Corte costituzionale (n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), dichiarative della illegittimità costituzionale di nuove ipotesi legislative di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa, se estese a comportamenti non riconducibili nemmeno mediatamente all'esercizio di un pubblico potere, devono ascriversi a tale giurisdizione le controversie in tema di risarcimento del danno da comportamenti, causativi di danno ingiusto, che, pur se illegittimi, costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e che quindi siano riconducibili all'esercizio della P.A., come nel caso di occupazione del suolo privato avvenuta oltre il termine trimestrale di efficacia del decreto che l'autorizza, ma comunque finalizzata alla costruzione di un impianto fognario (che venendo a costituire una servitù di fatto, non comporta l'occupazione appropriativa dello stesso), in presenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, per effetto della quale la posizione soggettiva del proprietario è trasformata in interesse legittimo.

Cass. civ. n. 23798/2006

La realizzazione senza titolo di opere e manufatti di natura privata su terreno altrui, pur se conformi agli strumenti urbanistici ed autorizzati dall'autorità comunale, è disciplinata non dalla regola dell'occupazione appropriativa, ma dalla specifica disposizione dell'art. 934 c.c. che, ponendo il principio dell'accessione, stabilisce che la costruzione si incorpora al suolo ed appartiene immediatamente al proprietario di questo, senza attribuire rilevanza alcuna alla sua consistenza o alla sua destinazione né alla coincidenza o meno degli interessi dell'esecutore con quelli della collettività, pur rivelati da una dichiarazione di pubblica utilità, conseguendo da ciò che la costruzione su fondo altrui di opere e manufatti appartenenti a privato (nella specie, un condominio), pur in attuazione di un piano particolareggiato, ma in assenza di provvedimenti di esproprio o asservimento, configura un fatto illecito di natura permanente, che obbliga al risarcimento del danno non già il Comune che ha dato luogo all'occupazione (tenuto all'indennizzo relativo), ma l'autore dell'illegittima detenzione del bene dopo la scadenza del periodo di occupazione, per non aver consentito al proprietario il pieno ed esclusivo godimento del fondo.

Cass. civ. n. 12408/2006

L'azione di determinazione dell'indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa ritualmente definita mediante la pronuncia del decreto ablativo, il quale, segnando il momento del trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante, nonché della sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo, costituisce, ontologicamente, indefettibile condizione dell'azione stessa, risolvendosi in un fatto indispensabile per integrare la fattispecie costitutiva, sicché l'espropriando non può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità né proporre opposizione alla stima compiuta dagli organi amministrativi, in difetto di quella condizione. (Fattispecie in tema di occupazione di area archeologica). (Rigetta, App. Bari, 17 Dicembre 2002).

Corte cost. n. 64/2006

È manifestamente inammissibile la q.l.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 42 commi 2 e 3, 53, 76, 97, 100 comma 2 e 111 Cost., degli artt. 55 commi 1 e 2 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 325, trasfuso nell'art. 55 commi 1 e 2 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e modificato dall'art. 1 D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, nella parte in cui limita l'azione del proprietario al solo risarcimento del danno ed estende l'applicazione dei criteri di più contenuta determinazione del quantum risarcitorio anche alle ipotesi di occupazione usurpativa di suoli edificabili di proprietà privata poste in essere anteriormente al 30 settembre 1996, ivi comprese le ipotesi in cui l'irreversibile destinazione dei suoli privati sia avvenuta a termini di efficacia già scaduti del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità. Il rimettente, infatti, ha omesso di valutare l'incidenza sul giudizio a quo della modifica legislativa subita dalla norma impugnata ad opera dell'art. 1 D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, già in vigore al momento dell'ordinanza di rimessione, con cui è stato soppresso, fra l'altro, l'inciso "o dichiarativo della pubblica utilità", che ha comportato la eliminazione dall'ambito di applicazione della regola risarcitoria riduttiva dell'ipotesi di assenza di valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, il che si traduce in una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione.

Cass. civ. n. 2870/2005

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la proroga disposta dall'art. 22, legge n. 158 del 1991 riguarda soltanto il termine previsto dall'art. 20, secondo comma, legge n. 865 del 1971, e cioè il termine fissato per l'occupazione temporanea e d'urgenza dell'area da espropriare e, quindi, non interferisce sul diverso termine stabilito con la dichiarazione di pubblica utilità per il compimento della procedura ablativa, il cui decorso determina l'inefficacia di detta dichiarazione, anche se non sia ancora scaduto il termine per l'occupazione, con la conseguenza che quest'ultima diviene illegittima, in quanto non più assistita da titolo giustificativo e non ricollegabile ad un progetto di opera pubblica, dovendo considerarsi l'eventuale successivo decreto di espropriazione 'tamquam non esset', perché emesso in carenza di potere.

Cass. civ. n. 120/2004

Nell'ipotesi in cui la pubblica utilità di determinate opere sia prevista "ex lege" (nella fattispecie, dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativo alle opere necessarie per l'attuazione dei compiti affidati all'E.N.I. ed alle società controllate o collegate di cui all'art. 3 della stessa legge), la fissazione dei termini per l'esecuzione dei lavori ed il compimento delle espropriazioni ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - necessaria per la giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che l'inutile decorso dei termini fissati comporta la cessazione della programmata destinazione del bene all'interesse generale e determina il venir meno del potere di espropriazione sul bene stesso - deve essere contenuta nel primo atto della procedura (nella fattispecie, decreto del Ministro dell'industria che disponeva l'occupazione di urgenza) finalizzata sia all'esecuzione dei lavori che al compimento delle espropriazioni e, in mancanza, non può essere contenuta in atto successivo con funzione integrativa, funzione non ammissibile perché in contrasto con l'art. 13 cit., il quale, per la certezza dei rapporti, impone che i termini predetti siano certi fin dall'inizio della procedura, non essendo ipotizzabile e consentita la compressione del diritto di proprietà in un periodo non determinato fin dall'inizio.

Corte cost. n. 179/1999

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 42, comma terzo, Cost., il combinato disposto dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, numeri 2, 3 e 4, e art. 40 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (Legge urbanistica) e art. 2, comma 1, della legge 19 novembre 1968 n. 1187 (Modifica ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150), nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo, in quanto - posto che il problema di un indennizzo a seguito di vincoli urbanistici (come alternativa non eludibile tra previsione di indennizzo ovvero di un termine di durata massima dell'efficacia del vincolo) si può porre sul piano costituzionale quando si tratta di vincoli che a) siano preordinati all'espropriazione, ovvero abbiano carattere sostanzialmente espropriativo, nel senso di comportare come effetto pratico uno svuotamento, di rilevante entità ed incisività, del contenuto della proprietà, mediante imposizione, immediatamente operativa, di vincoli a titolo particolare su beni determinati, comportanti inedificabilità assoluta, qualora non siano stati discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore dello Stato o delle Regioni, b) superino la durata che dal legislatore sia stata determinata come limite, non irragionevole e non arbitrario, alla sopportabilità del vincolo urbanistico da parte del singolo soggetto titolare del bene determinato colpito dal vincolo, ove non intervenga l'espropriazione, ovvero non si inizi la procedura attuativa (preordinata all'esproprio) attraverso l'approvazione di piani particolareggiati o di esecuzione, aventi a loro volta termini massimi di attuazione fissati dalla legge, c) superino sotto un profilo quantitativo la normale tollerabilità secondo una concezione della proprietà, che resta regolata dalla legge per i modi di godimento ed i limiti preordinati alla funzione sociale (art. 42, comma secondo, Cost.); che la reiterazione in via amministrativa dei vincoli urbanistici decaduti (preordinati all'espropriazione o con carattere sostanzialmente espropriativo) ovvero la proroga in via legislativa o la particolare durata dei vincoli stessi prevista in talune regioni a statuto speciale non sono fenomeni di per sé inammissibili dal punto di vista costituzionale; che essi assumono, invece, carattere certamente patologico, in assenza di previsione alternativa di indennizzo e fermo che l'obbligo di indennizzo opera una volta superato il periodo di durata (tollerabile) fissato dalla legge (periodo di franchigia), quando vi sia una indefinita reiterazione o una proroga "sine die" o all'infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, e cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza; e che restano al di fuori dell'ambito della indennizzabilità i vincoli incidenti con carattere di generalità e in modo obiettivo su intere categorie di beni (ivi compresi i vincoli ambientali-paesistici), i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica, i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, i vincoli che non superano sotto il profilo quantitativo la normale tollerabilità e i vincoli non eccedenti la durata (periodo di franchigia) ritenuta ragionevolmente sopportabile - una volta oltrepassato il periodo di durata temporanea (periodo di franchigia da ogni indennizzo), il vincolo urbanistico, avente le anzidette caratteristiche, se permane a seguito di reiterazione, non può essere dissociato, in via alternativa all'espropriazione (o al serio inizio dell'attività preordinata all'espropriazione stessa mediante approvazione dei piani attuativi), dalla previsione di un indennizzo.

Corte cost. n. 148/1999

Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., all'art. 10, comma primo, Cost., all'art. 24, comma primo, Cost., agli artt. 28 e 53 Cost., all'art. 71, comma primo, Cost., all'art. 72, comma primo, Cost., all'art. 97 Cost. e all'art. 113 Cost., commi primo e secondo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, comma 7-bis (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - il quale prevede che "in caso di occupazione illegittima di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1" (quella, cioè, prevista per la espropriazione dei suoli edificatori: semisomma tra valore di mercato e reddito catastale rivalutato, decurtata del 40%) con esclusione della riduzione del 40 per cento; che "in tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento"; e che tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato - in quanto, con riferimento agli artt. 3, 10 e 42 Cost., - posto che con sentenza n. 369 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, del D.L. n. 333 del 1992, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui applica al "risarcimento del danno" i criteri di determinazione stabiliti per "il prezzo, l'entità dell'indennizzo"; che il legislatore, con la norma denunciata, è intervenuto modificando il precedente criterio applicato alle occupazioni acquisitive; che la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale; che, in casi eccezionali, il legislatore può ritenere equa e conveniente una limitazione del risarcimento del danno; e che, nel caso di occupazione appropriativa, "sussistono in astratto gli estremi giustificativi di un intervento normativo ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione dovuta dalla Pubblica Amministrazione al proprietario dell'immobile che sia venuto ad essere così incorporato nell'opera pubblica", considerando che l'eccezionalità del caso appare giustificata nella fattispecie dal carattere temporaneo della norma denunciata, che rimane inserita in un testo normativo con le caratteristiche, da un lato, della dichiarata temporaneità, collegata alla emanazione di una nuova disciplina organica per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, dall'altro, della finalità egualmente temporanea e di emergenza, rivolta a regolare situazioni passate - deve ritenersi ragionevole la riduzione imposta dalla norma denunciata, essendosi realizzato un equilibrato componimento dei contrapposti interessi in gioco, con l'eliminazione della ingiustificata coincidenza dell'entità dell'indennizzo per l'illecito della Pubblica Amministrazione con quello relativo al caso di legittima procedura ablatoria; con riferimento all'art. 53 Cost., il richiamo a detto precetto costituzionale risulta inconferente, poiché alla determinazione dell'indennizzo anche nel caso di occupazione acquisitiva non può riconoscersi alcun connotato tributario; con riferimento agli artt. 71, comma primo, e 72, comma primo, la censura nulla aggiunge ai profili già decisi nel senso dell'infondatezza dalla sentenza n. 391 del 1995; con riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la norma impugnata è estranea a profili di tutela giurisdizionale; con riferimento agli artt. 28 e 97 Cost., deve escludersi che dalla norma denunciata possano derivare esoneri o limitazioni di responsabilità per i pubblici funzionari responsabili della procedura espropriativa e che l'entità dell'indennizzo o la responsabilità conseguente incidano negativamente sul buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Corte cost. n. 369/1996

Contrasta con gli art. 3 e 42 cost. l'art. 5 bis, comma 6 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. dalla l. 8 agosto 1992 n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65 l. 28 dicembre 1995 n. 549, nella parte in cui, nel caso di accessione invertita da occupazione con modifiche irreversibili del suolo, fondata su dichiarazione di opera pubblica non seguita da legittima espropriazione, riduce la misura della riparazione, per l'illecito della p.a., fino al punto di farla coincidere con l'entità dell'indennizzo dovuto in caso di legittima procedura ablatoria, tenuto conto della radicale diversità strutturale e funzionale delle obbligazioni così comparate, dell'irragionevole sbilanciamento in favore dell'interesse pubblico, già soddisfatto dalla conservazione dell'opera, dalle conseguenze sul piano del buon andamento della p.a. e del principio di responsabilità dei pubblici dipendenti, nonchè della perdita di garanzia derivante al diritto di proprietà da una così affievolita risposta dell'ordinamento all'atto illecito in sua violazione.

Corte cost. n. 442/1993

La disciplina dell'indennità di esproprio delle aree edificabili, prevista dall'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, non è suscettibile di comparazione con la fattispecie della cosiddetta accessione invertita (o occupazione espropriativa) - in cui il proprietario ha diritto al risarcimento del valore venale del bene - giacché in tale ipotesi, diversamente dalla prima, non si verifica l'espropriazione "secundum legem" e non vengono quindi in rilievo le opzioni (discrezionali) del legislatore in ordine al criterio di determinazione dell'indennizzo. È peraltro giustificato che, ove come nell'accessione invertita, l'acquisizione dell'area avvenga al di fuori del legittimo procedimento espropriativo, il beneficiario subisca conseguenze più gravose che in caso di legittima espropriazione. (Non fondatezza, sotto il dedotto profilo, della questione di costituzionalità dell'art. 5-bis, comma primo, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

Corte cost. n. 486/1991

L'art. 3 della legge 27 ottobre 1988 n. 458, vietando la retrocessione del terreno utilizzato "sine titulo" per fini di edilizia residenziale pubblica e riconoscendo al proprietario solo il diritto al risarcimento del danno, recepisce, nello specifico settore dell'edilizia residenziale pubblica, la figura - di creazione giurisprudenziale della cosiddetta accessione invertita, estendondola a tutte le opere di edilizia sociale, ivi comprese quelle realizzate da soggetti privati e, perciò, non qualificabili come pubbliche; pertanto, diversamente dallo schema giurisprudenziale, la previsione legislativa contempla la sola ipotesi di provvedimento espropriativo emesso e poi dichiarato illegittimo, e non anche quella di assoluta mancanza del provvedimento stesso, determinando così una disparità di trattamento priva di una sufficiente giustificazione razionale, atteso che entrambe le ipotesi conducono all'identica situazione finale di carenza di potere. Pertanto - esclusa la possibilità di superare la rilevata discriminazione in via di interpretazione estensiva o di applicazione analogica - va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge n. 458 del 1988 citata, nella parte in cui non prevede che al proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica senza che sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio possa applicarsi la disciplina da detta norma prevista per l'ipotesi in cui - nella medesima situazione - il provvedimento espropriativo sia stato dichiarato illegittimo.

Corte cost. n. 355/1985

La legge 23 giugno 1865 n. 2359, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ha valore di legge generale applicabile in tutti i casi nei quali le leggi speciali non l'abbiano modificata anche implicitamente. Da ciò consegue che, se è vero che la legge 22 ottobre 1971 n. 865, non fissa dei termini per l'inizio e la ultimazione del procedimento espropriativo e dei lavori, è però anche vero che la fissazione di tali termini costituisce - secondo il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale - regola indefettibile per ogni procedura di espropriazione, rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore della detta legge, la quale ha modificato soltanto in parte le norme precedenti relative alle espropriazioni in essa contemplate ma, se ha taciuto in ordine alla fissazione di quei termini, non ha abrogato neanche implicitamente (non essendovi motivo per sostenere il contrario) l'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, che prevedeva la necessità di fissarli. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge n. 865 del 1971, in quanto non prevede che l'autorità alla quale spetta dichiarare la pubblica utilità, la indifferibilità e la urgenza delle opere, in vista delle quali occorra procedere ad espropriazione, fissi i termini per l'inizio e la ultimazione sia delle espropriazioni sia dei lavori, sicché l'"amministrazione" verrebbe ad essere arbitra di protrarre nel tempo le une e gli altri, con violazione dei principi della riserva di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità e della congruità dell'indennizzo, il cui contenuto economico può venire ridotto, a causa del ritardo del provvedimento di esproprio rispetto al momento in cui l'indennità provvisoria accettata, ovvero quella di cui all'art. 15 della legge n. 865, sono state determinate).

Corte cost. n. 5/1980

L'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, comma terzo, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non può essere tuttavia fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro. A tali fini deve aversi riguardo al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso secondo legge, come nel caso di aree destinate all'edificazione in quanto poste in zone gia` interessate dallo sviluppo edilizio. Per siffatti beni la determinazione dell'indennità secondo il criterio del valore agricolo medio dei terreni, secondo i tipi di coltura praticati nella regione agraria interessata, introduce un elemento di valutazione del tutto astratto che porta alla liquidazione di indennizzi sperequati rispetto al valore dell'area da espropriare, con palese violazione del diritto a quello adeguato ristoro che la norma costituzionale assicura all'espropriato. Sono perciò illegittimi costituzionalmente gli artt. 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, artt. 14 e 19 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'articolo unico della legge 27 giugno 1974 n. 247.

Corte cost. n. 22/1965

Data la preminenza dell'interesse pubblico ed in vista dei fini cui tende l'espropriazione della proprietà privata, l'indennizzo non può rappresentare un integrale risarcimento del pregiudizio subito dal proprietario, bensì il massimo di contributo e di riparazione, che la Pubblica Amministrazione può garantire all'interesse privato. L'indennizzo non può essere stabilito tuttavia in misura simbolica né irrisoria e poiché costituisce la garanzia che il terzo comma dell'art. 42 Cost. esige sia assicurata al proprietario che subisce l'espropriazione, il detto indennizzo deve essere sottratto ad elementi aleatori, che incidono sulla consistenza reale di esso, importando la possibilità di una frattura nell'equilibrio dei valori dei beni fra i due momenti della determinazione dell'indennità e quello dell'espropriazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 834 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E. M. chiede
giovedì 14/09/2023
“Buona sera. Siamo stati contattati da una Società per la stipula di un atto di costituzione di servitù, su un terreno agricolo in alta montagna, per lo scavo e l'interramento di tubazioni trasportanti idrocarburi. L'atto proposto ha clausule, secondo noi, a tutela unilaterale della società. L'unico accenno a "nostro favore" è il seguente: I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione dell’impianto, sia in occasione di eventuali interventi di cui al punto 2.5 (manutenzione), saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione. I quesiti sono i seguenti: possiamo non firmare l'atto?...è possibile implementare l'atto con clausule a nostra (proprietario ed eredi) tutela?
Grazie.”
Consulenza legale i 20/09/2023
Anche se nel quesito non ne viene fatto alcun cenno, in genere la costituzione di servitù di questo tipo è connessa ad un procedimento ablatorio, a seguito del quale si dice che il diritto di proprietà del privato affievolisce ad interesse legittimo.
Più precisamente, in casi come questo la costituzione della servitù si inserisce in un più vasto progetto volto alla realizzazione di “un’opera di pubblica utilità”, ovvero quell’opera avente carattere immobiliare (c.d. elemento oggettivo), volta a soddisfare un fine pubblico (c.d. elemento finalistico) ed appartenente ad un soggetto privato (c.d. elemento soggettivo, che nel caso dell’opera definita “pubblica” coincide con lo Stato o altro ente pubblico).

E’ ben noto che nel caso di espropriazione per pubblica utilità si assiste ad una contrapposizione dialettica tra libertà del privato ed autorità del pubblico potere, tra interesse del privato proprietario del bene a non essere espropriato e interesse pubblico a realizzare, in seguito all’espropriazione, l’opera pubblica..
Tuttavia, poiché la Pubblica amministrazione ha necessità di disporre di un bene privato per ragioni di interesse pubblico (ad esempio, per costruire un ospedale, una strada, una scuola), nel conflitto tra l’interesse del privato e l’interesse pubblico, di regola, finisce con il prevalere l’interesse pubblico.
Per questo, come si è accennato sopra, si dice che nel corso del procedimento espropriativo, il diritto di proprietà del privato affievolisce ad interesse legittimo.

Il fondamento normativo dell’esercizio di tale potere si rinviene agli artt. 834 c.c., 42 cost. nonché all’art. 2 del T.U. espropri, norma quest’ultima che sancisce il principio di legalità dell’azione amministrativa.
In particolare, secondo l’art. 834 c.c., l’espropriazione è un istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto, contro il pagamento di una giusta indennità, può essere privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata.
L’art. 42 Cost., invece, mentre da un lato contiene il riconoscimento della proprietà privata, disponendo che la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, dall’altro lato, e precisamente al comma 3, dispone che la stessa può essere, nei casi previsti espressamente dalla legge (vi è quindi in materia di espropriazione una riserva di legge) e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

Per quanto concerne l’oggetto dell’espropriazione, è concordemente ammesso che possa essere tale sia il diritto di proprietà che altro diritto reale, quale enfiteusi, superficie, usufrutto, servitù.
In particolare la giurisprudenza, sulla base delle disposizioni legislative in materia di espropriazione, le quali non parlano di diritti reali, ma si riferiscono genericamente a diritti su immobili, ha affermato che possono costituire oggetto di espropriazione anche i diritti personali di godimento, quali ad esempio i diritti nascenti dal contratto di locazione o di affitto (così Cass., Sez. un., 3 febbraio 1982, n. 645; Cons. Stato, Ad. plen., 19 luglio 1983, n. 21).

Sotto il profilo della competenza, ovvero del soggetto legittimato ad agire, occorre fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 del T.U. espropri, il quale tra l’altro stabilisce che se l'opera pubblica o di pubblica utilità deve essere realizzata da un concessionario o contraente generale (quale può essere, ad esempio , la società Ponte sullo Stretto di Messina o la SNAM Rete Gas s.pa. nel caso di specie), l’ente pubblico titolare del potere espropriativo può delegare al concessionario o al contraente generale, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento.

E’ nell’ambito di questo procedimento che si inserisce la cessione volontaria del diritto da parte del privato che ne è titolare, costituendo questa l’atto conclusivo del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, alternativo al decreto di esproprio (si veda art. 45 del T.U. espropri).
La cessione volontaria, nel caso di specie la costituzione della servitù, anche se stipulata con atto notarile, rimane pure sempre un contratto ad oggetto pubblico e va tenuta distinta dal c.d. verbale di amichevole accordo, ovvero quell’atto preliminare in cui le parti (autorità espropriante ed espropriato) si accordano essenzialmente sull’importo dell’indennità di espropriazione, ma anche sui diritti ed obblighi reciproci che ne scaturiranno da tale accordo.
E’ proprio quest’ultima la natura che va riconosciuta all’accordo che si è stati invitati a sottoscrivere ed in occasione del quale è certamente possibile presentare eventuali proposte di modifica a tutela della propria posizione, dovendosi tuttavia tenere ben presente che sia il preliminare verbale di accordo amichevole che la successiva cessione bonaria sono atti irrevocabili per il proprietario, al quale non spetta alcun diritto di ripensamento, contrariamente al soggetto concessionario dell’opera di pubblica utilità, a cui tale diritto compete anche dopo la stipula di un verbale di accordo amichevole.

Pertanto, se la situazione corrisponde a quella sopra descritta (ovvero la costituzione del diritto di servitù si inserisce in un progetto di realizzazione di un’opera di pubblica utilità, quale non può che essere la costruzione di un gasdotto), ciò che si consiglia è, come suol dirsi, di “non tirare troppo la corda”, potendo in qualsiasi momento la società concessionaria far valere la propria posizione di autorità.

Se, al contrario, dovesse trattarsi (cosa molto improbabile) di un’iniziativa meramente privata, considerato che le parti si vengono a trovare su un piano di assoluta parità, vale il principio generale dell’autonomia contrattuale privata, sancito all’art. 1322 del c.c., in forza del quale ciascuna parte è del tutto libera di determinare a suo piacimento il contenuto del contratto, fatti salvi, ovviamente, i particolari divieti di legge.

Nicola P. chiede
mercoledì 31/08/2016 - Veneto
“Secondo quanto mi fu insegnato nell'ormai lontano 1940 durante i corsi di ragioneria il nuovo codice civile, che sarebbe andato in vigore nel 1942, come poi fu, aveva apportato notevoli modifiche all'art. 840. Per cui i mappali venivano ad essere costituiti da tre parti: una che si estende al sottosuolo, una a livello terra e una terza che sovrasta il tutto. Iin tal modo il mappale non poteva essere più spostato dal posto ove nasceva.
Desidero sapere se questa qualità dei mappali, cioè la loro l'inamovibilità persiste, oppure se col tempo si è perduta in quanto un comune della zona ha provveduto a spostare dei mappali di una trentina di metri con il fine di potermi espropriare alcuni metri quadri di terreno di mia proprietà.”
Consulenza legale i 07/09/2016
E’ lecito presumere, dai pochi dati forniti nel quesito, che il Comune intenda espropriare una parte del terreno a chi scrive, sulla base di un’asserita errata rappresentazione dei confini catastali.

Non è chiaro, a dire il vero, cosa si intenda per “mappali inamovibili” e perché dovrebbe essere pertinente, rispetto al caso di specie, l’articolo 840 cod. civ..
Partendo, per ragioni di semplicità, da quest’ultima questione, è certamente noto anche a chi pone il quesito che – nonostante la norma citata, nonché il contenuto, più in generale, del diritto di proprietà in tutte le sue estrinsecazioni – la Pubblica Amministrazione è legittimata, in alcuni casi, a privare il titolare dei propri beni in tutto o in parte: “Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali” (art. 843 cod. civ.).
Pertanto, a nulla rileva, appunto, l’art. 840 cod. civ. sotto il profilo della estensione del diritto del proprietario al di sotto o al di sopra del suolo: di fronte ad esigenze di pubblico interesse, la proprietà privata può essere sacrificata e “soccombe”.

Ciò detto, per quanto riguarda i mappali, non è propriamente esatto né ha alcun senso parlare di “inamovibilità”, quasi il mappale fosse un bene materiale. In effetti, forse ciò a cui si fa riferimento nel quesito è più correttamente il bene in sé oggetto di proprietà (fondiaria, in questo caso): il terreno insomma, e non il mappale.

Questo, infatti, detto anche particella o numero di mappa, non è altro che la rappresentazione - all’interno del foglio catastale - di una porzione di terreno, o di fabbricato e dell'eventuale area di pertinenza, e viene contrassegnato, tranne rare eccezioni, da un numero.
Trattandosi, pertanto, di rappresentazione grafica contrassegnata da numeri, esso non potrà per definizione ritenersi “inamovibile” ed immodificabile.

Va specificato, per fare chiarezza sul punto, che la situazione reale dei luoghi e quella castale sono due cose completamente diverse e non necessariamente (anzi quasi mai) coincidono.
La superficie nominale o catastale è quella indicata, appunto, negli atti catastali; sono nominali anche le superfici derivate da un frazionamento e determinate per via grafica. La superficie reale di un fondo, invece, è determinata analiticamente, con gli opportuni calcoli numerici, direttamente dalle misure prese sul terreno ed estese all’intero perimetro del confine, materializzato con accertata o presunta correttezza.

Ciò rileva anche sotto il profilo processuale, poiché le mappe catastali – ad esempio nei contenziosi giudiziali aventi ad oggetto l’esatta determinazione dei confini tra due fondi – costituiscono, per il Giudice, un elemento di prova del tutto sussidiario in ordine alla proprietà fondiaria: “Le mappe catastali costituiscono sempre un elemento probatorio di carattere sussidiario, al quale si deve ricorrere in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo o quando i diversi elementi prodotti (per la loro consistenza o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino comunque inidonei alla determinazione certa dei confini.” (T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige), sez. I, 22/11/2012, n. 343).

In conclusione, ad avviso di chi scrive – ma si ribadisce che ciò si può solo presumere sulla base dei pochi dati a disposizione – è probabilmente accaduto che il Comune abbia fondato la propria azione su di una determinazione delle aree da espropriare diversa da quella risultante dai documenti catastali i quali fotografano una realtà solo formale, ma che può essere diversa e/o cambiata nella realtà.

Da ciò, ed in ogni caso, la necessità che il Comune procedente renda conto al privato proprietario della regolarità del procedimento amministrativo finalizzato all’esproprio.