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Articolo 839 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Beni di interesse storico e artistico

Dispositivo dell'art. 839 Codice Civile

Le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico(1) [Cost. 9 comma 2] sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali(2).

Note

(1) Si possono prendere ad esempio gli immobili la cui storia presenta degli agganci con la politica, le vicende militari, l'arte, la letteratura, e con la cultura in genere.
(2) Le leggi speciali stabiliscono che i beni che la P.A. individua di interesse culturale sono soggettii a vincoli speciali.
Ogni modifica, restauro, demolizione, trasferimento deve essere precedentemente autorizzato dall'amministrazione.
Lo Stato, al fine di impedire deterioramenti delle cose, può farsi carico dei restauri, costringendo il titolare al rimborso dei relativi costi.

Spiegazione dell'art. 839 Codice Civile

Si tratta di una semplice norma di rinvio. Ha soltanto lo scopo di inquadrare tra le norme contenenti principi generali sulla proprietà quei principi che stanno alla base di leggi speciali emanate in varie epoche dal legislatore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

408 Le disposizioni generali contenute nel primo capo del secondo titolo del presente libro, con le quali s'inizia la disciplina della proprietà privata, riflettono la nuova concezione dell'istituto. L'art. 833 del c.c. pone il divieto degli atti emulativi. Tale divieto afferma un principio solidarietà tra privati e nel tempo stesso pone una regola conforme all'interesse della collettività nella utilizzazione dei beni. Quanto alla nozione dell'atto vietato ho creduto opportuno, per evitare eccessi pericolosi nell'applicazione della norma, esigere espressamente il concorso dell'animus nocendi. Nell'art. 834 del c.c. è richiamato il principio tradizionale dell'espropriazione per pubblico interesse e ne sono fissati i momenti fondamentali. La più vasta configurazione, che questo istituto è andata assumendo negli ultimi anni, trova nel nuovo codice ulteriori applicazioni, tra le quali precipua è quella fattane nell'art. 838 del c.c. in corrispondenza ai nuovi orientamenti in materia di proprietà, i quali non consentono che il privato sottragga i beni alle generali utilità del paese, abbandonandone la conservazione, la coltivazione o l'esercizio. Così, mediante l'istituto dell'espropriazione, lo Stato interviene quando l'iniziativa privata è assente. Non ho limitato questo principio al campo della produzione: altri interessi generali, degni di protezione e connessi con l'uso di beni di proprietà privata, sono il decoro delle città; le ragioni della sanità pubblica, quelle dell'arte e della storia. Non deve il proprietario lasciar deperire i suoi beni per mancanza delle debite cure, con l'effetto di deturpare l'aspetto delle città, di creare condizioni contrarie all'igiene, di compromettere monumenti che interessano l'arte o la storia, patrimonio morale di tutta la Nazione. In tutti questi casi un pubblico interesse da tutelare giustifica l'espropriazione, che avviene previo accertamento del concorso delle condizioni fissate dalla legge. E' appena il caso di ricordare come le finalità a cui tende la nuova disposizione siano prese in considerazione, sotto altro aspetto, dalle disposizioni degli articoli 499, 733 e 734 del codice penale, e come al raggiungimento delle finalità stesse tenda, per le vie sue proprie, l'ordinamento corporativo. L'art. 835 del c.c. regola un istituto sostanzialmente affine all'esprapriazione, conferendo all'autorità pubblica, quando ricorrono gravi e urgenti necessità, militari o civili, di disporre, contro il pagamento di una giusta indennità, la requisizione dei beni mobili o immobili. Del pari, per gravi e urgenti necessità pubbliche, possono essere sottoposti dall'autorità amministrativa a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e le aziende agricole (art. 836 del c.c.). Si rivela, così, uno dei tratti caratteristici della nuova disciplina della proprietà: il legame indissolubile che intercede tra interesse individuale e interesse sociale e la incondizionata subordinazione di quello a questo. L'art. 837 del c.c. riguarda la costituzione degli ammassi dei prodotti agricoli o industriali allo scopo di regolarne la distribuzione nell'interesse della produzione nazionale: quanto alle norme per il conferimento dei prodotti si fa rinvio alle leggi speciali. Chiude il capo il richiamo ai vincoli sulle cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (art. 839 del c.c.).

Massime relative all'art. 839 Codice Civile

Cass. civ. n. 13779/2007

In tema di vendita di cose di interesse artistico e storico, il provvedimento con il quale l'amministrazione esercita il diritto di prelazione segna il passaggio allo Stato della proprietą del bene (artt. 32 terzo comma della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e 65 secondo comma del r.d. 30 gennaio 1913 n. 363 - applicabili "ratione temporis"), mentre il pagamento del prezzo in favore dell'avente diritto non integra condizione o requisito di detto trasferimento, salva restando, ove l'amministrazione medesima non provveda nei modi e nei termini all'uopo prescritti, la sua responsabilitą quale debitrice inadempiente. (Cassa con rinvio, App. Roma, 15 Aprile 2002).

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