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Articolo 838 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico

Dispositivo dell'art. 838 Codice Civile

Salve le disposizioni delle leggi penali [499 c.p.] e di polizia [nonché le norme dell'ordinamento corporativo](1) e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità.

La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica.

Note

(1) Le norme corporative si reputano abrogate dal momento dell'entrata in vigore del r.d.l. 1943, n. 721, che ha previsto il venir meno dell'ordinamento corporativo.

Ratio Legis

La disposizione disciplina una sottospecie di espropriazione, che ricorre in ipotesi di cattivo uso di certi beni da parte del relativo titolare, e di danno che l'utilizzo sbagliato può causare alla produzione nazionale, al decoro e all'igiene delle città. La finalità perseguita dal legislatore era quella di prevedere che la proprietà di taluni beni costringesse il proprietario ad una condotta positiva. Quest'articolo non ha, peraltro, mai trovato applicazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

408 Le disposizioni generali contenute nel primo capo del secondo titolo del presente libro, con le quali s'inizia la disciplina della proprietà privata, riflettono la nuova concezione dell'istituto. L'art. 833 del c.c. pone il divieto degli atti emulativi. Tale divieto afferma un principio solidarietà tra privati e nel tempo stesso pone una regola conforme all'interesse della collettività nella utilizzazione dei beni. Quanto alla nozione dell'atto vietato ho creduto opportuno, per evitare eccessi pericolosi nell'applicazione della norma, esigere espressamente il concorso dell'animus nocendi. Nell'art. 834 del c.c. è richiamato il principio tradizionale dell'espropriazione per pubblico interesse e ne sono fissati i momenti fondamentali. La più vasta configurazione, che questo istituto è andata assumendo negli ultimi anni, trova nel nuovo codice ulteriori applicazioni, tra le quali precipua è quella fattane nell'art. 838 del c.c. in corrispondenza ai nuovi orientamenti in materia di proprietà, i quali non consentono che il privato sottragga i beni alle generali utilità del paese, abbandonandone la conservazione, la coltivazione o l'esercizio. Così, mediante l'istituto dell'espropriazione, lo Stato interviene quando l'iniziativa privata è assente. Non ho limitato questo principio al campo della produzione: altri interessi generali, degni di protezione e connessi con l'uso di beni di proprietà privata, sono il decoro delle città; le ragioni della sanità pubblica, quelle dell'arte e della storia. Non deve il proprietario lasciar deperire i suoi beni per mancanza delle debite cure, con l'effetto di deturpare l'aspetto delle città, di creare condizioni contrarie all'igiene, di compromettere monumenti che interessano l'arte o la storia, patrimonio morale di tutta la Nazione. In tutti questi casi un pubblico interesse da tutelare giustifica l'espropriazione, che avviene previo accertamento del concorso delle condizioni fissate dalla legge. E' appena il caso di ricordare come le finalità a cui tende la nuova disposizione siano prese in considerazione, sotto altro aspetto, dalle disposizioni degli articoli 499, 733 e 734 del codice penale, e come al raggiungimento delle finalità stesse tenda, per le vie sue proprie, l'ordinamento corporativo. L'art. 835 del c.c. regola un istituto sostanzialmente affine all'esprapriazione, conferendo all'autorità pubblica, quando ricorrono gravi e urgenti necessità, militari o civili, di disporre, contro il pagamento di una giusta indennità, la requisizione dei beni mobili o immobili. Del pari, per gravi e urgenti necessità pubbliche, possono essere sottoposti dall'autorità amministrativa a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e le aziende agricole (art. 836 del c.c.). Si rivela, così, uno dei tratti caratteristici della nuova disciplina della proprietà: il legame indissolubile che intercede tra interesse individuale e interesse sociale e la incondizionata subordinazione di quello a questo. L'art. 837 del c.c. riguarda la costituzione degli ammassi dei prodotti agricoli o industriali allo scopo di regolarne la distribuzione nell'interesse della produzione nazionale: quanto alle norme per il conferimento dei prodotti si fa rinvio alle leggi speciali. Chiude il capo il richiamo ai vincoli sulle cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (art. 839 del c.c.).

Massime relative all'art. 838 Codice Civile

Corte cost. n. 301/1983

Non sono in contrasto con l'art. 42 cost. le norme del d. lgs. lgt. 19 ottobre 1944, n. 279, come integrato e modificato dal d. lgs. lgt. 26 aprile 1946, n. 597, dal d. lgs. C.P.S. 6 settembre 1946, n. 89, dal d. lgs. C.P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710, dalla l. 18 aprile 1950, n. 199 e dall'art. 27 l. 11 febbraio 1971, n. 11, che hanno previsto l'espropriazione di terre incolte non con finalitą sanzionatorie nei confronti dei proprietari, ma in considerazione del fatto obiettivo della non coltivazione o della insufficiente coltivazione dei terreni agricoli.

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