(massima n. 1)
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimitą costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, atteso che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 369 del 1996, ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale della norma censurata, nella parte in cui applica al "risarcimento del danno" i criteri di determinazione stabiliti per l'indennitą di espropriazione per pubblica utilitą; che, dopo tale sentenza, l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha introdotto nel citato art. 5-bis il comma 7-bis, il quale ha stabilito una disciplina differenziata del risarcimento del danno rispetto a quella concernente l'indennitą di espropriazione per pubblica utilitą; che, infine, la Corte costituzionale, con sentenza n. 349 del 2007, ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale del comma 7-bis dell'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabiliva il risarcimento del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato.