(massima n. 1)
La declaratoria di illegittimitą costituzionale, ad opera della sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost., dell'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, conv., con modifiche, nella L. n. 359 del 1992, per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., introdotto dalla legge Cost. n. 3 del 2001, determina la cessazione di efficacia "erga omnes" con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa, di talché, ove sia ancora in discussione, nei giudizi pendenti, la congruitą dell'attribuzione indennitaria, i relativi rapporti di credito non possono pił essere regolati dalla norma dichiarata incostituzionale, a nulla rilevando l'anterioritą dell'espropriazione rispetto all'introduzione del parametro costituzionale per contrasto col quale la disposizione citata č stata espunta.