(massima n. 1)
Per le cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione illegittima, introdotte nel lasso temporale tra il 1° luglio 1998 (data di entrata in vigore del d.lgs. 80 del 1998) ed il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 205 del 2000), va affermata la giurisdizione del giudice ordinario per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, che ravvisando nell'art. 34 d.lgs. 80 del 1998 anteriormente alla riscrittura con l'art. 7 legge 205 del 2000, un eccesso di delega, dichiara l'incostituzionalitā delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, restando allora da attribuire la giurisdizione secondo il fondamentale criterio basato sulle situazioni giuridiche soggettive, siccome l'occupazione in assenza di titolo č lesiva di diritti soggettivi. (Rigetta e rimette sez. semplici, App. Bologna, 25 Novembre 2003).