(massima n. 1)
Nel contesto ermeneutico delle sentenze della Corte costituzionale (n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), dichiarative della illegittimitā costituzionale di nuove ipotesi legislative di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa, se estese a comportamenti non riconducibili nemmeno mediatamente all'esercizio di un pubblico potere, devono ascriversi a tale giurisdizione le controversie in tema di risarcimento del danno da comportamenti, causativi di danno ingiusto, che, pur se illegittimi, costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e che quindi siano riconducibili all'esercizio della P.A., come nel caso di occupazione del suolo privato avvenuta oltre il termine trimestrale di efficacia del decreto che l'autorizza, ma comunque finalizzata alla costruzione di un impianto fognario (che venendo a costituire una servitų di fatto, non comporta l'occupazione appropriativa dello stesso), in presenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilitā, per effetto della quale la posizione soggettiva del proprietario č trasformata in interesse legittimo.