(massima n. 1)
L'annullamento degli atti della procedura ablativa in sede giurisdizionale elimina con effetto "ex tunc" la dichiarazione di p.u. e la condotta dell'amministrazione assume le connotazioni di mera attivitą di fatto autonoma ed indipendente, senza nesso eziologico con le cause dell'illegittimitą con la conseguenza, comune a qualsiasi occupazione senza titolo di beni altrui: a) che il proprietario conserva la titolaritą del bene; b) che la perdurante occupazione dell'immobile da parte della p.a. ha carattere di fatto illecito permanente; c) che il proprietario suddetto, ove rinunci ad avvalersi della tutela reale e non mostri pił interesse per il suo fondo, ha diritto al risarcimento del danno da liquidare unicamente in base al criterio generale stabilito per qualsivoglia fatto illecito. Inoltre, nel caso di occupazione di una porzione del fondo altrui, non č possibile ricorrere al criterio previsto dall'art. 40 L. n. 2359 del 1865 (poi recepito dall'art. 33 D.P.R. n. 327 del 2001) che riguarda la diversa ipotesi di espropriazione parziale, mentre, in generale, va esclusa l'applicazione dell'art. 43 D.P.R. n. 380 del 2001, laddove limita l'entitą massima del risarcimento nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilitą, qualora il progetto dell'opera pubblica sia antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. citato.