(massima n. 1)
Nei giudizi di determinazione dell'indennità di espropriazione pendenti alla data di pubblicazione della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,non è ammissibile riferirsi al criterio previsto da detta norma ma, nell'attesa di una nuova disciplina legislativa, si ha la reviviscenza dell'art. 39 della legge sulle espropriazioni n. 2359 del 1865, per cui deve applicarsi il criterio del valore venale. Tuttavia la misura dell'indennità in tal modo determinabile, non può superare quella effettuata dal giudice di merito con la sentenza che sia stata impugnata dalla sola amministrazione espropriante. (Cassa con rinvio, App. Taranto, 24 Giugno 2002).