(massima n. 1)
L'art. 3 della legge 27 ottobre 1988 n. 458, vietando la retrocessione del terreno utilizzato "sine titulo" per fini di edilizia residenziale pubblica e riconoscendo al proprietario solo il diritto al risarcimento del danno, recepisce, nello specifico settore dell'edilizia residenziale pubblica, la figura - di creazione giurisprudenziale della cosiddetta accessione invertita, estendondola a tutte le opere di edilizia sociale, ivi comprese quelle realizzate da soggetti privati e, perciò, non qualificabili come pubbliche; pertanto, diversamente dallo schema giurisprudenziale, la previsione legislativa contempla la sola ipotesi di provvedimento espropriativo emesso e poi dichiarato illegittimo, e non anche quella di assoluta mancanza del provvedimento stesso, determinando così una disparità di trattamento priva di una sufficiente giustificazione razionale, atteso che entrambe le ipotesi conducono all'identica situazione finale di carenza di potere. Pertanto - esclusa la possibilità di superare la rilevata discriminazione in via di interpretazione estensiva o di applicazione analogica - va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge n. 458 del 1988 citata, nella parte in cui non prevede che al proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica senza che sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio possa applicarsi la disciplina da detta norma prevista per l'ipotesi in cui - nella medesima situazione - il provvedimento espropriativo sia stato dichiarato illegittimo.