(massima n. 1)
È manifestamente inammissibile la q.l.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 42 commi 2 e 3, 53, 76, 97, 100 comma 2 e 111 Cost., degli artt. 55 commi 1 e 2 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 325, trasfuso nell'art. 55 commi 1 e 2 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e modificato dall'art. 1 D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, nella parte in cui limita l'azione del proprietario al solo risarcimento del danno ed estende l'applicazione dei criteri di più contenuta determinazione del quantum risarcitorio anche alle ipotesi di occupazione usurpativa di suoli edificabili di proprietà privata poste in essere anteriormente al 30 settembre 1996, ivi comprese le ipotesi in cui l'irreversibile destinazione dei suoli privati sia avvenuta a termini di efficacia già scaduti del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità. Il rimettente, infatti, ha omesso di valutare l'incidenza sul giudizio a quo della modifica legislativa subita dalla norma impugnata ad opera dell'art. 1 D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, già in vigore al momento dell'ordinanza di rimessione, con cui è stato soppresso, fra l'altro, l'inciso "o dichiarativo della pubblica utilità", che ha comportato la eliminazione dall'ambito di applicazione della regola risarcitoria riduttiva dell'ipotesi di assenza di valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, il che si traduce in una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione.