(massima n. 2)
La fattispecie, qualificabile come "occupazione usurpativa", ovvero come manipolazione del fondo di proprietā privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilitā, č costituita da un comportamento di fatto dell'amministrazione, in assenza di dichiarazione di pubblica utilitā, che č ravvisabile anche per i terreni nei quali si sia verificato uno sconfinamento, nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica, da aree legittimamente occupate: essa costituisce un illecito permanente in alcun modo ricollegabile all'esercizio di poteri amministrativi, onde l'azione risarcitoria del danno che ne č conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Dichiara giurisdizione, T.A.R. Catania, 21 Luglio 2005).