(massima n. 1)
In materia di espropriazione per pubblica utilitą, la proroga disposta dall'art. 22, legge n. 158 del 1991 riguarda soltanto il termine previsto dall'art. 20, secondo comma, legge n. 865 del 1971, e cioč il termine fissato per l'occupazione temporanea e d'urgenza dell'area da espropriare e, quindi, non interferisce sul diverso termine stabilito con la dichiarazione di pubblica utilitą per il compimento della procedura ablativa, il cui decorso determina l'inefficacia di detta dichiarazione, anche se non sia ancora scaduto il termine per l'occupazione, con la conseguenza che quest'ultima diviene illegittima, in quanto non pił assistita da titolo giustificativo e non ricollegabile ad un progetto di opera pubblica, dovendo considerarsi l'eventuale successivo decreto di espropriazione 'tamquam non esset', perché emesso in carenza di potere.